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Art. 30 ccnl - Anzianità Professionale Edile:
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi
all'anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione
e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato
al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità
professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei
datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze
della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti
alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'Art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario
effettivamente prestate, nonchè sul trattamento economico
per le festività di cui all'Art.18.
Allegato C - Regolamento dell'anzianità professionale
edile
- All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità
professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali,
le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per
la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente
regolamento.
- L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando
in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando
a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonchè
le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS
e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale
indennizzate dall'INAIL.
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello
dell'erogazione.
L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione
del 1 Maggio.
- La prestazione per l'anzianità professionale edile è
stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli
anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima
e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella allegata
per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate
in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo
anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2.
I suddetti importi sono stati definiti avendo presenti i criteri
di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993.
Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1°
ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile
ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino
il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata
applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora
la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi
di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale
lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito
nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo
previsto per la terza erogazione, semprechè l'operaio interessato
abbia già percepito almeno due erogazioni.
La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al
momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio
ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre
Casse Edili, ne da comunicazione a queste ultime, affinchè
provvedano a liquidare per il tramite di essa CAssa Edile l'importo
della prestazione di loro competenza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento
del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità
permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di
malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza
nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito
la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente
su richiesta dell'operaio medesimo.
- In caso di morte o di invalidità permanente assoluta
al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la
prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al
paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano
stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui
all'Art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su
richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari
a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita
da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità
territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti
all'operaio stesso al momento dell'evento.
- Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici
di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di
lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art.
25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario
dichiarate a norma della lettera a), nonchè sul trattamento
economico per le festività di cui all'Art. 18.
La misura del contributo è stabilita, in relazione alle
esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo
per l'anzianità professionale edile".
- Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo
2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore
di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate
per le quali è stato versato il contributo previsto dal
paragrafo 5.
Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore
di assenza dal lavoro per malattia e quelle relative ai periodi
di astensione obbligatoria prima e dopo il parto indennizzante
dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia
professionale indennizzate dall'INAIL.
La Cassa Edile registra altresì:
1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta
dell'operaio munita della necesaria documentazione, compresa l'attestazione
dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di
leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria
e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto
di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonchè
della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate
dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza,
la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro
tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione
del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione
territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio
medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello
predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione
in ordine all'anzianità professionale edile.
L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile
della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso
procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi
trasferimenti.
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