Prestazioni

Art. 30 ccnl – Anzianità Professionale Edile:

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento economico per le festività di cui all’Art.18.

Allegato C – Regolamento dell’anzianità professionale edile

  • All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.
  • L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonchè le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL.
    Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
    L’erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 Maggio.
  • La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella allegata per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2.
    I suddetti importi sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all’accordo interconfederale 23 luglio 1993.
    Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, semprechè l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.
    La Cassa Edile presso la quale è iscritto l’operaio al momento dell’accertamento del requisito, qualora risulti che l’operaio ha prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse Edili, ne da comunicazione a queste ultime, affinchè provvedano a liquidare per il tramite di essa CAssa Edile l’importo della prestazione di loro competenza.
    In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.
  • In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all’Art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.
  • Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
    a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
    b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonchè sul trattamento economico per le festività di cui all’Art. 18.
    La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
    Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato “Fondo per l’anzianità professionale edile”.
  • Agli effetti dell’accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5.
    Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia e quelle relative ai periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto indennizzante dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall’INAIL.
    La Cassa Edile registra altresì:
    1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell’operaio munita della necesaria documentazione, compresa l’attestazione dell’impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto;
    2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell’operaio munita della certificazione necessaria e dell’attestazione dell’impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
    Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonchè della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell’operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
    Nel caso in cui l’operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell’operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all’anzianità professionale edile.
    L’operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.