Art. 19 ccnl – Accantonamenti presso la Cassa Edile:
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (Art. 16) e per la gratifica natalizia (Art. 17) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’Art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli Artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’Art. 18.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’allegato F al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità per apporto di attrrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’Art. 18.
La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio su lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’Art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato F).
Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegato F).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento di contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause metereologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Allegato F – Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore:
A norma del terzo comma dell’Art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 19 del c.c.n.l.. Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.
Giornate di carenza INPS e INAIL | 18,5% |
Dal 4° giorno di malattia in poi | 18,5% |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 7,4% |
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi | 4,6% |
2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’Art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate di carenza INPS e INAIL | 14,2% |
Dal 4° giorno di malattia in poi | 14,2% |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 5,7% |
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi | 3,6% |
3) Retribuzione diretta netta
La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto I), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2).
4) Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte e i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’undicesimo comma dell’Art. 19 del c.c.n.l..
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell’allegato F al c.c.n.l. 5 luglio 1995.